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Referendum comunali consultivi: in caso di contenzioso, il comitato promotore gode di un diritto soggettivo

Il T.A.R. per la regione Liguria, Sez. 1^, sent. n. 664 del 14/5/2012 ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso per l’annullamento della deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto l’interruzione del procedimento referendario consultivo, considerato il principio secondo il quale la posizione vantata dal comitato promotore di un referendum nei confronti dell’ente territoriale al quale è indirizzata la proposta di quesito referendario ha la consistenza di diritto soggettivo con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., ss.uu., 3.2.2004, n. 1991, Cons. Stato, sez. V, 27.7.2000, n. 3848, Cons. Stato, sez. IV 22.3.1993, n. 328, TAR 8.11.2002, n. 1079).
Nel caso di specie non assume rilievo la natura dell’atto impugnato: infatti, nessuna differenza sussiste tra un provvedimento che nega l’ammissibilità del referendum ed uno (come quello in esame) che di interruzione del procedimento referendario poiché entrambi incidono sul diritto soggettivo dei promotori al referendum.


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