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Elezioni degli organi dei comuni. Maggioranza, minoranza, ed arrotondamenti (2). Premio di maggioranza, ma senza maggioranze "bulgare"

Il Consiglio di Stato, Sez. 5^, sent. n.  2928 del 21/5/2012 ha affrontato una questione interessante, che si collega con la pronuncia dello stesso Consiglio di Stato, stessa Sez. 5^ (ma con parzialmente diversa composizione e diverso estensore), sent. n. 1197 del 10/3/2012, attorno al c.d. “premio di maggioranza”, e sul rilievo che possano avere le percentuali e loro arrotondamenti. Infatti, l’art. 73 T.U.EL.  (recante la disciplina per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti), al comma 10, come risulta dal dato testuale, fissa nel 60% dei seggi del consiglio il limite massimo del c.d. “premio di maggioranza” o di governabilità.
Ne consegue che quand’anche il rapporto percentuale non esprima un numero intero, le cifre decimali non potranno mai far variare in aumento il rapporto percentuale, facendo lievitare il numero dei seggi da assegnare alla coalizione collegata al sindaco vincente.
Il limite del 60% dei seggi è, infatti, il punto di equilibrio individuato dal legislatore tra i contrapposti valori della governabilità dell’ente locale e della tutela delle minoranze che permea la disciplina del sistema elettorale nei comuni con più di 15.000 abitanti.
Il premio di maggioranza viene attribuito solo laddove la frammentazione dei voti dell’elettorato esprime in luce future possibili difficoltà di governo dell’ente locale e nel limite insuperabile del 60% dei seggi. Tanto si desume proprio dal diverso atteggiarsi del c.d. premio di governabilità, che non viene assegnato nel caso di sindaco proclamato eletto al secondo turno, qualora altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 % dei voti validi, non ravvisandosi, in tale ipotesi, quella frammentazione di voti che si riflette in modo negativo sulla governabilità dell’ente.
Ed ancora, con riguardo all’ipotesi di sindaco eletto al primo turno, l’atteggiarsi del premio di governabilità varia in funzione del numero dei voti riportati dalla coalizione vincente (“Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi”).
In conclusione, va affermato che la percentuale del 60% dei seggi esprime il numero massimo dei seggi attribuibili a titolo di premio di governabilità, sicché non si può far luogo ad alcun arrotondamento dei decimali all’unità superiore, non potendo mai essere superata per effetto dei decimali la percentuale del 60% dei seggi attribuibili alla coalizione collegata al sindaco vincente. Da ciò l’infondatezza della rivendicazione di un ulteriore seggio per arrotondamento all’unità superiore della cifra decimale (14,4 %) espressa dal calcolo aritmetico del 60% di 24. Infatti, tale arrotondamento all’unità superiore comporterebbe l’attribuzione alla coalizione collegata al sindaco vincente di un ulteriore seggio con superamento del limite invalicabile del 60% dei seggi attribuibili a detta coalizione nelle condizioni previste dalla legge.


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