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Disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati
Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il Decreto del Ministero dell’interno 8 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 19 settembre, definisce le modalità per la destinazione delle risorse, assegnate al Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell’art. 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Per quanto riguarda i permessi retribuiti, il decreto prevede che le richieste al datore di lavoro dovranno essere corredate dal nulla osta del Tribunale per i minorenni, che dichiara la necessità dell’intervento a favore del minore.

Le spese di viaggio sostenute dal tutore per incontrare il minore o per adempiere alla propria funzione saranno rimborsate interamente qualora si utilizzino i trasporti pubblici e con rimborso chilometrico nel caso di utilizzo dell’auto.

L’articolo 4 introduce il concetto di equa indennità, che può arrivare a un massimo di 900 euro e che può essere richiesta dal tutore volontario in circostanze straordinarie al termine di una tutela particolarmente onerosa e complessa.

Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto e non sono rimborsabili le spese relative a prestazioni in favore del minore straniero non accompagnato che sono a carico delle strutture di accoglienza individuate dall’art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

> IL TESTO DEL DM 8 AGOSTO 2022

 


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