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RSC, dal 10/7/2012 si cambia . Modifiche di cognomi e nomi, nella competenza prefettizia. (2) Circolarona ministeriale

Con il dPR 13/3/2012, n. 54, è stato modificato il RSC per quanto riguarda alcune disposizioni del suo Titolo X, modifiche che entreranno in vigore al 9/7/2012. Il MIN, con la circolare n. 14 del 21/5/2012, non proprio brevissima, fornisce indicazioni in proposito, indicazioni che per il contenuto sembra indirizzata in via principale alle Prefetture-UtG e che, alla fine, preannuncia ulteriori istruzioni da inviare a ciascuna Prefettura sia le pratiche da autorizzare ai fini dell’affissione, sia quelle da definire, in giacenza presso la competente Direzione centrale dei servizi demografici.
Per inciso, ci si poteva attendere anche l’indicazione che, nei casi di valutazione negativa nei quali possano essere interessate Prefetture.UtG diverse (per essere diversa la provincia di nascita e di residenza), vi fosse una quale comunicazione dall’una all’altra, al fine di evitare la possibilità che il richiedente, ricevuto un diniego da una, si rivolga all’altra, sperando in miglior esito.
Circa la posizione dei minori, forse poteva tenersi maggiormente conto dell’art. 155 CC, trattandosi palesemente di questioni di maggiore interesse per i figli, ma anche considerando come – di norma, l’affidatario non esercita la potestà genitoriale (salvi i casi in cui vi sia decadenza dalla potestà, ex art. 330 CC, casi nei quali, pressoché sempre, viene proceduto alla nomina di un tutore, in genere anche “istituzionale”).
Nella parte relativa agli “indirizzi generali” sulla base dei quali valutare le motivazioni addotte a sostegno delle istanze, si affronta anche la questione, abbastanza delicata, delle famiglie c.d. “allargate”, ma si considerano anche i casi del (impropriamente detto) “doppio cognome”, impropriamente in quanto in altri ordinamenti non vi è l’uso di un doppio cognome quanto di due, distinti, cognomi, uno solo dei quali assolvente la funzione di nome di famiglia, mantenendosi un’impostazione già assunta dallo stesso MIN, questioni rispetto a cui, oltre a richiamare la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2/10/2003 nel procedimento C-148/02, richiama, per la prima volta, anche quella del 21/10/2008 nel procedimento C-353/2008 (che, per inciso, si ricordava datata 14/10/2008.
Qualche perplessità potrebbe porsi su altri spetti che sembrerebbero sottovalutare il principio di sovranità degli Stati, in qualche modo “accettando” effetti di altri ordinamenti, sia nelle ipotesi di “cognomi maritali”, sia per quanto riguarda mutamenti di cognome avvenuti secondo altre legislazioni. Sarebbe poi interessante capire i percorsi logici che stiano al fondo del richiamo all’art. 262 CC. (presumibilmente, riferendosi al suo co. 2), in particolare per la citazione: “. nei termini di legge .”, che, nel contesto, non può che riferirsi che al momento in cui il figlio naturale riconosciuto presti l’assenso considerato dall’art. 250, 2 CC. ..


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