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Polizia mortuaria e materiali “alternativi” per i cofani mortuari

Dagli inizi del 2002, il Ministero della salute, in alcuni casi anche sollecitato da regioni, segue la logica di affermare che le disposizioni dell’art. 31 dPR 10/9/1990, n. 285 non considerino delle vere e proprie “autorizzazioni”, che, in quanto tali, sarebbero state oggetto del conferimento alle regioni per effetto del dPCM 26/5/2000, ricorrendo alla formula argomentativa: “ … Considerato che, ad avviso dell’ufficio legislativo del Ministero della salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all’art. 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria»; …”.
Del resto, si tratta di un’argomentazione (o, di un espediente) attraverso cui si è certato di superare le criticità che potrebbero esserne conseguite.
Tra l’altro, nella materia, il Ministero della salute ha la prassi di rilasciare autorizzazioni a tempo determinato (di norma, 5ennali) cui seguono, spesso, per cingoli materiali o prodotti, altre autorizzazioni che, sostanzialmente, costituiscono dei “rinnovi”, con la peculiarità che non sono denominate “rinnovi” o, meglio, talora lo solo unicamente nella titolazione.
Comunque sia, questa prassi vedo ora l’autorizzazione (o, il rinnovo della precedente), fatta con il D. M. 7/4/2012, di un manufatto denominato cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco, per il trasporto di salme, per l’inumazione e per la cremazione da impiegarsi nei casi stabiliti dal D. M. autorizzatorio.


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