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Procedimenti amministrativi e giurisdizionali (o, para-giurisdizionali): non sono assimilabili.

Il principio di specialità, così come quello della prevalenza delle norme “processuali”, è stato ri-affermato dal Consiglio di Stato, Sez. 6^, sent. n. 2658 dell’8/5/2012, con cui è stato considerato come le regole del procedimento stabilite dalla L. 7/8/1990, n. 241 non erano e non siano applicabili alle fattispecie regolate dalla L. 24/11/1981, n. 689, legge speciale e prevalente sulla legge generale in tema di procedimento amministrativo, risultandovi peraltro previste garanzie di livello non inferiore (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. 27 aprile 2006 n. 9591), dato che la L. 7/8/1990, n. 241 esplica, rispetto a procedimenti disciplinati da leggi speciali anteriori, una valenza precettiva autonoma solo ove essi risultino lacunosi o carenti rispetto alle garanzie dalla stessa assicurate.
La L. 24/11/1981, n. 689 costituisce, invece, un sistema organico e compiuto, rispetto al quale non occorrono innesti o inserimenti dall’esterno. In fondo, al solito, si tratta solo di considerare come i procedimenti giurisdizionali non siano procedimenti amministrativi, ma, anche, che la L. 7/8/1990, n. 241 è legge generale, applicabile in tutti i procedimenti (amministrativi) in cui non vi sia una diversa regolazione del procedimento (o sue fasi).


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