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L'illuminazione elettrica votiva non costituisce … cura d’anime

L’illuminazione elettrica votiva non costituisce una indebita intromissione nelle attività di culto, quanto un servizio pubblico locale di competenza comunale.
Lo ha affermato il T.A.R. per la regione Puglia, sede di Bari, , Sez. 3^, sent. n. 404 del 25 febbraio.
Osservando come la “cura d’anime” (quale ambito specifico dell’attività ecclesiastica e consiste nell’assistenza spirituale) non possa comprendere l’attività di devozione dei defunti, lasciandosi andare a considerazioni dichiarate “teologiche”. Comunque sia, i riferimenti ai compiti statutari delle confraternite in ambito cimiteriale considerano la custodia e la conservazione delle cappelle cimiteriali erette sulle aree avute in concessione che, seppure perpetua, non ha avuto ad oggetto l’illuminazione votiva. Interessante anche l’osservazione sulla non applicabilità ai Regolamenti comunali delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento e comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e 8 L. 7/8/1990, n. 241), per il fatto che l’art. 13 stessa legge dispone come le norme sulla partecipazione al procedimento non si applichino nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.”


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