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Alcune considerazioni sul rilascio della carta d’identità ai non residenti: la dimora sul territorio, l’urgenza, il nulla osta e le cause ostative
La questione relativa al rilascio della carta d’identità elettronica a persone non residenti continua ad evidenziare prassi difformi fra un Comune e l’altro

La questione relativa al rilascio della carta d’identità elettronica a persone non residenti continua ad evidenziare prassi difformi fra un Comune e l’altro, con la conseguenza di creare incertezza fra gli operatori e incomprensioni con i cittadini.
L’analisi deve necessariamente partire dall’articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) il quale prevede che “Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d’identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell’interno”.
Il dipendente incaricato dal sindaco per procedere al rilascio della carta d’identità deve quindi verificare che il richiedente sia:
– residente, ossia iscritto anagraficamente nel comune;
oppure
– solo dimorante, ossia iscritto anagraficamente in altro comune, ma presente in modo temporaneo sul territorio comunale.

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