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Procedimento di delibazione: gli adempimenti dell’ufficiale di stato civile
La trascrizione nei registri dello stato civile

Il procedimento di delibazione inizia attraverso impulso dalle parti private, poiché senza la manifestazione di volontà degli interessati è impossibile che il procedimento abbia inizio. Presupposto della domanda di delibazione è l’esecutività della sentenza ecclesiastica, che è data dalla conferma in appello di altra sentenza canonica (c.d. doppia sentenza conforme).
La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, facendo venir meno retroattivamente i suoi effetti civili fin dal giorno della sua celebrazione (lasciando tuttavia impregiudicati gli eventuali rapporti di filiazione e tutti gli obblighi giuridici a essi collegati), fa venir meno anche l’esigenza della domanda di divorzio, qualora esso non sia già giudizialmente intervenuto tra le parti. Viceversa, è possibile la delibazione della sentenza ecclesiastica anche se sia già intervenuto il divorzio, i cui effetti personali e patrimoniali già eventualmente ivi statuiti restano comunque fermi ed efficaci.
Una volta ricevuto il provvedimento della Corte d’appello che dichiara efficace anche per lo Stato italiano la sentenza ecclesiastica, la delibazione, per produrre i suoi effetti, deve essere trascritta nei registri dello stato civile del comune in cui è trascritto l’atto di matrimonio.

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