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Separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile
Il procedimento di fronte all’ufficiale di stato civile

Il procedimento di fronte all’ufficiale di stato civile si articola, sostanzialmente, in due fasi:
– nella prima i coniugi si presentano per concludere l’accordo di separazione personale, ovvero, l’accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
– nella seconda, da svolgersi in un termine non inferiore a trenta giorni, i coniugi si ripresentano all’ufficiale di stato civile per la conferma dell’accordo di separazione o di divorzio.
Può risultare utile raccogliere preliminarmente alcune informazioni al fine di individuare:
1. la possibilità di procedere e la competenza dell’ufficiale di stato civile;
2. la sussistenza dei requisiti e il rispetto dei limiti previsti dalla legge.

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