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IL CASO – Modifica delle condizioni di divorzio - L’ufficiale dello stato civile non deve entrare nel merito
E' possibile procedere alla modifica anche se la condizione dei coniugi è la stessa della negoziazione?
Nel 2017 ho proceduto ad effettuare un accordo di separazione consensuale, ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, a due cittadini residenti nel Comune. All’epoca della negoziazione, gli stessi non hanno dichiarato alcun assegno di mantenimento anche se la legge già lo prevedeva.
Oggi gli stessi si sono presentati in ufficio chiedendo congiuntamente la modifica delle condizioni e l’inserimento dell’assegno di mantenimento.
La legge dice che i provvedimenti di carattere economico che seguono alla pronuncia di separazione possono essere soggetti a revisione nel caso in cui dovessero sopravvenire dei giustificati motivi come, ad esempio, un miglioramento oppure un peggioramento delle condizioni economiche dei coniugi; poiché la condizione dei coniugi è la stessa della negoziazione del 2017 (lui dipendente e lei casalinga), si chiede se è possibile procedere alla modifica delle condizioni ed inserire l’assegno di mantenimento.
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