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C.d. "cambio di residenza in tempo reale": Circolare premonitrice dell'emanazione del regolamento

In attesa che venga emanato il regolamento previsto dall’art. 5 D.L. 9/2/2012, n. 5, convert., con modif. in L. 4/4/2012, n. 35, il MIN ha emanato la circolare n. 9 del 27/4/2012 con cui fornisce indirizzi operativi per l’applicazione delle disposizioni sul c.d. “cambio di residenza in tempo reale”, che, per altro, riguardano anche il trasferimento della residenza all’estero, nonché la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza ed il cambiamento di abitazione.
Con la circolare si forniscono alcuni allegati (per inciso, l’Allegato 3, da utilizzare per alcune dichiarazioni di iscritti AIRE, “riprende” il Mod. APR/4, seppure con alcune, lievi modifichine), mentre gli Allegati 1 e 2 sono del tutto “nuovi”.
Tra l’altro, si rileva come in questi sia prevista la firma di altre persone maggiorenni della famiglia, il ché potrebbe costituire un segnale di come (forse) nell’emanando regolamento venga ad intervenirsi in modifica all’art. 6, 1 dPR 30/5/1989, n. 223, cosa che non sarebbe poi molto “semplificatrice”. Incidentalmente, non sono (ancora?) stati predisposti, quanto meno non allegati alla circolare n. 9 del 27/4/2012, i moduli per le dichiarazioni di cui all’art. 13, 1, lett. b) dPR 30/5/1989, n. 223.
Tra le modalità di trasmissione si cita, ancora, il fax, come se l’art. 45 D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 non fosse stato, sul punto, modificato dall’art. 31, 1 D. Lgs. 30/12/2011, n. 235, anche se, in verità, qui si consideri la trasmissione da parte dei Cittadini al comune e, proprio in relazione al D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 si fa richiamo all’art. 65, prevedendo varie modalità, con l’indicazione per la quale i siti web dei comuni riportino gli indirizzi da utilizzare da parte dei Cittadini.
Al Punto 2 si richiama l’art. 7 L. 7/8/1990, n. 241, forse non avendo ben presente quanto preveda l’art. 13, 2, 2° periodo (ultima parte) dPR 30/5/1989.n. 223, oppure, secondo altra impostazione, fornendo indicazioni su elementi di contenuto cui tale ricevuta debba rispondere. Oltretutto, si precisa come la comunicazione ex art. 7 L. 7/8/1990, n. 241 vada comunque data nei casi in cui le dichiarazioni non siano reste front office, ma inoltrate con altre tra le modalità considerate. In altre parole, un adempimento (giustamente) aggiuntivo.
Al Punto 3 sembra esservi “memoria” delle previsioni dell’art. 16, 2 dPR 30/5/1989, n. 223, tra l’altro utilizzando il modello “para APR/4” cui si faceva cenno, che sembrerebbe da inoltrare subito, “recuperando” una previsione presente nel testo iniziale del D.L., poi espunta con la legge di conversione, cui il comune d’iscrizione AIRE deve dare riscontro entro 5 giorni (il termine vale anche per Roma Capitale?), con facoltà di sollecito, se non osservato (e, più avanti, sembra superarsi od in via di superamento la previsione dell’art. 18, 7 od 8 dPR 30/5/1989, n. 223, cosa che risponde, palesemente, ad esigenze di alleggerimento dei carichi di lavoro delle figure considerate da questa disposizione).
Il Punto 4 è dedicato alle modalità delle comunicazioni tra comuni, con la prospettiva dell’utilizzo anche di INA-SAIA, che, per questo, dovrebbe essere già operativo dal 9/5/2012.
L’accertamento dei requisiti va definito in 45 giorni (che non sembra essere un termine per la conclusione del procedimento in quanto questo, “formalmente”, dovrebbe esserlo nei 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione), accertamento che quando abbia esiti negativi, fermo restando quanto previsto dall’art. 10-bis L. 7/8/1990, n. 241, comporta alcuni effetti, denominabili, come “ripristino” della situazione quo ante, cioè quando si tratti di 1^ iscrizione APR (evidentemente con provenienza dall’estero .. o nei casi dell’art. 7, 2 dPR 30/5/1989, n. 233), importa la mera cancellazione (con effetto dalla data della dichiarazione; in sostanza, si potrebbe parlare di un “annullamento” dell’iscrizione).
Maggiormente prossimo al concetto di “ripristino” il caso della provenienza da altro comune o dall’AIRE, anche qui con effetti dalla data della dichiarazione, cioè con una sorta di “annullamento”, operante ex tunc. Non è da escludere che, vertendosi in materia di diritti soggettivi, anche l’A.G.O. possa, in prospettiva, avere un qualche carico di lavoro aggiuntivo.


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