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Il rilascio della carta d’identità con validità triennale ai richiedenti asilo
La corretta applicazione dell’art. 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 in seguito alle modifiche introdotte dal decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130
Si registrano ancora tante incertezze in riferimento alla corretta applicazione dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 in seguito alle modifiche introdotte dal decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130.
La norma citata prevede al quarto comma che ai richiedenti protezione internazionale iscritti in anagrafe è rilasciata una carta d’identità non valida per l’espatrio della durata di tre anni.
Per capire il perimetro applicativo della norma occorre partire dalla definizione di richiedente protezione internazionale; l’articolo 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 lo definisce come “lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva”.
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