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Pareggio di bilancio come principio costituzionale

In 11 mesi è stata approvata la L. Cost. 20/4/2012, n. 1 con cui è stato introdotto nella Costituzione il principio di pareggio di bilancio; oltretutto l’approvazione è avvenuta con la maggioranza dei 2/3, con il ché è escluso che possa essere sottoposta a referendum popolare.
Senza entra nel merito (vi è stato chi ha affermato come il 1° Barone Keynes di Tilton, John Maynard Keynes, sia stato “espunto” dalla Costituzione italiana; per altro, non è questa la sede per discettazioni sulle grandi correnti del pensiero economico), va osservato come l’art. 2 L. Cost. 20/4/2012, n. 1 anteponga, al primo, un comma che poteva essere invece postoposto al comma 1, potendosi considerare che il suo contenuto costituisca una specificazione di uno dei 2 principi affermati all’art. 97, 1 Cost., cioè una specificazione del principio del buon andamento.
L’art. 3 “sposta”, per così dire, una materia dalle competenze legislative delle regioni nell’ambito della competenza legislativa, esclusiva, dello Stato, materia che, sinceramente, poco appariva coerente in quell’ambito.
L’art. 5 è più attuativo delle modifiche costituzionali così apportate che non a sua volta di revisione della Costituzione, mentre l’art. 6, finale, fissa all’esercizio finanziario 2014 la decorrenza dell’applicazione del principio del pareggio di bilancio.


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