MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


Le novità dettate dal nuovo CCNL Funzioni Locali per l'orario di lavoro
Le principali novità contenute nel CCNL del personale delle Funzioni Locali del triennio 2019/2021

La pausa minima obbligatoria nel caso di orario di durata superiore a 6 ore consecutive scende da 30 a 10 minuti; il tempo per lo spostamento per ragioni di servizio da una sede ad un’altra deve essere incluso nell’orario; la flessibilità oraria può essere più ampia per alcuni dipendenti ed i relativi ritardi vanno recuperati entro i 2 mesi successivi; l’orario multiperiodale può essere introdotto da parte delle amministrazioni nel rispetto dei vincoli dettati alle relazioni sindacali; il turno festivo infrasettimanale va remunerato con una maggiorazione del 100%; il tetto annuo del lavoro straordinario può essere superato anche da dipendenti che non sono addetti al funzionamento degli organi di governo. Sono queste le principali novità contenute nel CCNL del personale delle Funzioni Locali del triennio 2019/2021 in tema di orario che è stato stipulato lo scorso 16 novembre.

La disciplina dell’orario

Viene confermato che l’orario di lavoro è di 36 ore settimanali; il contratto richiama la possibilità prevista dal CCNL 1° aprile 1999 della sua riduzione fino a 35 ore settimanali per il personale turnista, che quindi continua ad essere applicabile. Nell’arco di 6 mesi non si può superare, comprendendo il lavoro straordinario, la media di 48 ore settimanali. Esso va svolto di norma in 5 giorni settimanali, ma per esigenze organizzative può essere articolato anche su 6 giorni settimanali, il che può realizzarsi sia per tutto l’Ente sia per singole attività. Può essere svolto anche con orari flessibili, in turnazione o con orario multiperiodale. Il dipendente ha diritto ad un riposo consecutivo di almeno 11 ore e spettano, ogni 7 giorni, riposi per almeno 24 ore consecutive, che devono essere calcolati come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Occorre dare corsi a controlli automatici sul rispetto dei vincoli di presenza e di osservanza dell’orario. La materia è disciplinata dall’articolo 29.
Si deve aggiungere che come relazioni sindacali continua ad essere prevista la informazione preventiva e, a richiesta o su iniziativa diretta dell’Ente, il confronto.

> Continua a leggere l’articolo

Non sei abbonato?

Clicca qui e contattaci per informazioni o richiedi password di prova al servizio

oppure

Chiamaci al numero 0541.628200
dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 17.30

Ti consigliamo:


www.servizidemografici.com