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Il parere del Garante della Privacy sulla distinzione fra diritto di accesso documentale e diritto di accesso civico generalizzato
Parere Garante per la Protezione dei dati personali 14 novembre 2022

Il Garante per la protezione dei dati personali nel parere in data 14 novembre 2022 richiesto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) su un’istanza di accesso civico ha affermato che non bisogna confondere i due tipi di accesso disciplinati dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla legge n. 241 del 1990, in quanto «l’accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 [che] continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.
Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso 241 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni».

> Parere del Garante per la Protezione dei dati personali su istanza di accesso civico – 14 novembre 2022

 


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