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Elezioni amministrative, consigli circoscrizionali e dipendenti (comunali) a tempo determinato

Il tribunale di Palermo, con ordinanza del 17/6/2011 ha sollevato, avanti alla Corte Costituzionale, questione di legittimità costituzionale su alcune disposizioni.
Alcune in quanto, trattandosi di regione Sicilia, va considerata la competenza legislativa primaria della regione, le cui norme si “intrecciano”, e sovrappongono, con disposizioni statali, in materia di incompatibilità alle cariche di consigliere comunale e/o circoscrizionale, nel senso che la questione è stata sollevata in relazione all’elezione a consigliere di circoscrizione (aspetto oggettivo) di un dipendente comunale con contratto di lavoro a tempo determinato (aspetto soggettivo).
Le questioni collegate riguardano una pluralità di aspetti:
a)
se un dipendente comunale a tempo determinato debba o possa essere equiparato a dipendenti comunali con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini dell’eleggibilità a consigliere;
b) se una tale ineleggibilità attenga solo all’eleggibilità a consigliere comunale e non anche l’eleggibilità a consigliere circoscrizionale (o, in altri termini, se non operi in questo ultimo caso);
c) se, eventualmente esclusasi l’ineleggibilità per la carica di consigliere circoscrizionale, non vi sia disparità di trattamento nel fatto che i consiglieri circoscrizionali non siano considerati da i soggetti che possano richiedere il collocamento in aspettativa, senza assegni, per l’esercizio di questa carica pubblica.


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