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I contratti di co.co.co. costituiscono pur sempre spesa per il personale

Un parere delle Sezioni Riunite (di controllo) della Corte dei Conti della Sicilia (n. 22/2012/SS.RR./PAR del 22/2/2012) ha affermato alcune ovvietà, come quella che i contratti di co.co.co. (e si potrebbero aggiungere i contratti di co.co.pro.) non possono essere utilizzati per l’assolvimento di attività istituzionali, non potendo incarichi esterni essere utilizzati per coprire fabbisogni ordinari od esigenze durature nel tempo, ipotesi che determinerebbe il sorgere della responsabilità amministrativo-contabile.
Oltretutto, altra ovvietà, non si può non dimenticare come anche questi rapporti contrattuali costituiscano spesa per il personale.
La terza riguarda il fatto che i limiti nelle assunzioni comprendono il reclutamento di risorse umane a qualsiasi titolo effettuato, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione eventualmente in atto.


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