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Le elezioni non finiscono mai. Trentino-Alto Adige, Sardegna e Valle d'Aosta

Vi era chi ha affermato come gli esami non finiscano mai. Per altro, altrettanto può dirsi per le elezioni (fortunatamente) dato che si sono avviate le procedure per le revisioni dinamiche straordinarie per alcune elezioni comunali che si svolgeranno il 20/5/2012 nella regione Trentino-Alto Adige, il 20-21/5/2012 in Sardegnam, il 27/5/2012 in Valle d’Aosta, come risulta, anche, dalla circolare del MIN (S.E.) n. 17 del 28/3/2012.

Tra l’altro, eccettuando la Sardegna, nelle altre due regioni vanno tenute presenti (se del caso) anche le liste elettorali aggiunte specifiche, ricordando, solo incidentalmente, le differenze tra esse e, al loro interno, le differenze delle liste elettorali aggiunte relative alla Provincia autonoma di Bolzano rispetto a quelle concernenti la Provincia autonoma di Trento. Ciò consente di ricordare come le diverse tipologie di liste elettorali aggiunte, sarebbero, a stretto rigore, oggetto di revisione in occasione di ogni revisione dinamica, anche non straordinaria, cui siano interessate le liste elettorali, prescindendo dal fatto che vi siano o meno variazioni, anche se, spesso, vi si interviene solo “alla bisogna”.

Oltretutto, considerando la prevista data di “uscita” della Newsletter, cioè in un momento in cui (si spera) si siano concluse le operazioni delle C.E.Circ. in ordine all’esame di ammissione delle liste e relativo conseguente sorteggio, si può porre un caso che potrebbe aversi, quello di un elettore che sia stato cancellato dalle liste elettorali di un comune per il motivo di cui all’art. 32, 1, n. 4 dPR 20/3/1967, n. 223 (trasferimento della residenza), ma che non sia stato iscritto nelle liste elettorali del comune in cui si è trasferito, in quanto il comune di cancellazione non abbia trasmesso il Mod. 3/D, in particolare quando tale elettore si sia candidato in una delle liste presentate nel comune di nuova residenza.

Chi rilascia un certificato d’iscrizione nelle liste elettorali se sia stato cancellato da un comune e non iscritto nel “nuovo”? Oppure, ammesso che il Mod. 3/D sia pervenuto (oltre il termine per procedere all’iscrizione nelle liste elettorali), in quale modo potrebbe “certificarsi” che si tratti di un elettore?

Quali altri rimedi vi sarebbero, essendo esclusa la possibilità di fare ricorso all’art. 32-bis dPR 20/3/1967, n. 223 (anche se quale Prefettura-UtG suggerirebbe il contrario), dal momento che non vi è acquisto del diritto elettorale per motivo diverso dal compimento del 18° anno di età, non essendo in discussione la sussistenza del diritto di voto? E ciò non costituisce una compressione di un diritto costituzionalmente tutelato? Torna qui a ri-emergere un istituto che è stato abbastanza posto nel dimenticatoio (e per effetto proprio del già citato art. 32-bis dPR 20/3/1967, n. 223), cioè quello considerato all’art. 39, 3 T.U., dPR 16/5/1960, n. 570 il cui “titolo”, se presentato (in copia autentica; poiché altra andrà presentata al presidente di seggio elettorale al momento dell’espressione del voto) in sede di dichiarazione di presentazione delle liste, potrebbe consentire alla C.E.Circ. di non procedere al depennamento del nominativo di un tale candidato, per difetto della presentazione del certificato d’iscrizione nelle liste elettorali. A volte, dovrebbero tenersi presenti anche i principi generali e l’intero complesso normativo, anche quando siano di uso abbastanza rarefatto.


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