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Consultazioni elettorali, relative spese e “rimborsabilità” ai comuni: condizioni e limiti

Il T.A.R. per la regione Piemonte, Sez. 1^, sent. n. 253 del 24/2/2012  ha valutato (del resto, non avrebbe potuto essere diversamente) legittimo il decreto del Prefetto nella parte in cui, disponendo il rimborso al comune delle somme da esso anticipate per l’organizzazione tecnica e lo svolgimento nel proprio territorio di un referendum popolare, non ha ammesso al rimborso la somma pagata ad una società in house, alla quale il comune, non disponendo di personale sufficiente per far fronte alle relative incombenze neppure ricorrendo a prestazioni di lavoro straordinario, aveva affidato il “servizio di supporto” agli uffici comunali coinvolti nelle operazioni elettorali, considerato che il Ministero dell’interno aveva trasmesso ai comuni apposita circolare, nella quale si era precisato che non sarebbero state ammesse a rimborso “le spese per assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l’ente stesso”.

La circolare in questione, trasmessa al comune con congruo anticipo rispetto alla consultazione elettorale, nel precisare che non sarebbero state ammesse a rimborso “le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l’ente medesimo”, si ricollegava all’indicazione fornita dalla stessa circolare due capoversi prima, laddove si precisava che qualora il comune non riuscisse a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, avrebbe potuto, “ai sensi dell’articolo 7, comma 1 lett. e) del […] contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000, procedere alla stipula d i contratti individuali per l’assunzione a tempo determinato, limitatamente al periodo strettamente necessario ai cennati adempimenti”. È evidente che attraverso tali prescrizioni il Ministero non intendeva vietare la costituzione di rapporti di lavoro individuali diversi da quello subordinato ma intendeva garantire che le funzioni connesse alla organizzazione della consultazione elettorale fossero svolte da “dipendenti pubblici”, eventualmente assunti dal comune con contratti a tempo determinato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della consultazione elettorale.

È questo il motivo per cui le spese sostenute dal comune per il contratto “di supporto” stipulato con la società in house non sono state ritenute rimborsabili dell’amministrazione dell’Interno: non perché correlate ad un contratto di la voro individuale diverso da quello subordinato, ma perché ha comportato lo svolgimento di prestazioni lavorative connesse all’organizzazione della consultazione elettorale da parte di dipendenti “privati” della predetta società di servizi anziché di dipendenti “pubblici” regolarmente assunti dal comune, in violazione di quanto precisato nella predetta circolare e di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di comparto, espressamente richiamata. In relazione alle consultazioni politiche o referendarie, il rimborso delle spese sostenute dai Comuni per l’espletamento delle operazioni elettorali è subordinato alla positiva attuazione, da parte del Ministero dell’Interno, di un controllo di tipo repressivo-sostitutorio che si concreta in una verifica di legittimità e di merito (Cass. civ. sez. I, 18.6.2008, n. 16595; Cass. civ. sez. I, n. 3253/1995).

Detto controllo può certamente esplicarsi, come di regola opportunamente avviene nell’interesse delle stesse amministrazioni locali, anche attraverso la fissazione in via preventiva di direttive e di criteri ai quali i comuni sono invitati ad attenersi nell’esercizio delle funzioni delegate. Pertanto, la disposizione contenuta in una circolare ministeriale, secondo la quale non sono ammesse a rimborso “le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l’ente medesimo”, costituisce l’espressione di un potere di controllo spettante allo Stato in subiecta materia e da quest’ultimo correttamente esercitato in via preventiva, anche al fine di prevenire l’esposizione da parte delle amministrazioni locali di spese esorbitanti, inopportune o altrimenti evitabili; né appare irragionevole che lo Stato pretenda che l’esercizio di mansioni connesse allo svolgimento di funzioni pubbliche sia riservato esclusivamente a dipendenti pubblici.


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