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INA - nuovo regolamento di gestione. (2) Pubblicato ed in vigore dal 14/4/2012

Come preannunciato dalla circolare del MIN n. 8 del 27/3/2012, è stato pubblicato il 30/3/2012 il D. M. n. 32 del 19/1/2012 intitolato “Nuovo regolamento di gestione dell’Indice nazionale delle anagrafi”.
Gran parte delle indicazioni del Regolamento sono state illustrate, più o meno partecolareggiatamente, dalla circolare che ne ha preannunaiata la pubblicazione, per cui ci si limita a qualche piccolo cenno, come il caso dell’art. 4, 2 sui termini – 24 ore – d’invio dei dati registrati in APR all’INA (auspicando che vi sia una qualche “tolleranza”, pur se limitatamente alle registrazioni APR effettuate nei giorni immediatamente pre-festivi).
Va sottolineato come la titolarità , sotto il profilo qualitativo, dei dati sia riconosciuta ai comuni, sperando che ciò eviti/prevenga il perpetuarsi di situazioni nelle quali le regioni (e, per esse, le ASL, ma non solo), specie nella gestione di C.R.S., presentino/utilizzino dati disallineati rispetto a quello oggetto del (laborioso) “allineamento” tra comuni ed Agenzia delle entrate, come se i dati delle C.R.S. fossero qualitativamente più affidabili di quelli presenti
in INA.
Situazione, opltretuitto, in parte presente anche nei dati del MAE, non sempre del tutto allineati con quwlli del MIN. la previsione dell’art. 4, 5 (ed, in parte, 6) del Regolamento di gestione dovrebbe, in prospettiva (si auspica) superare queste criticità, talora fondate su “gelosie” o simili atteggiamenti. In relazione all’art. 5 si rileva come le prefetture-UtG. l’ISTAT, l’Agenzia delle entrate, il MAE, le altre P.A., gli organismi quali INPS, INAIL ecc. possono accedere all’INA su autorizzazione (del MIN), aspetto su cui si osserverebbe, sommessamente, come le prime siano organi periferici del MIN (per cui dovrebbero “giocare in casa”), il secondo co-autorità di vigilanza sulle anagrafi (art. 12 L. 24/12/1954, n. 1228), mentre altri soggettri appaiono essere quelli per cui si sia pervenuti all’adozione del nuovo Regolamento di gestione. Importante rilevare, per quanto riguarda le P.A. in generale come l’accesso non sia collegato alla loro qualificazione soggettiva, che è un mero presupposto, quanto determinato da aspetti funzionali: ” . in relazione a specifiche finalità previste da legge o da regolamento”.
Del tutto interessante, per non dire essenziale, l’art. 8, che affronta aspetti non andrebbero, mai, sottovalutati. Rimane un dubbio, che si era posto leggendo la circolare del MIN n. 8 del 27/3/2012, ed a cui il testo del Regolamento di gestione non fornisce risposte: perche il  “concerto” anche con il MIUR?


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