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Le leggi elettorali di Lombardia e Lazio
Il Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato, 8 febbraio 2023, n. 16
Il Servizio Studi di Camera e Senato, viste le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del Presidente della Giunta regionale nelle Regioni Lombardia e Lazio del 12 e 13 febbraio 2023, ha pubblicato il Dossier n. 16 riguardante le leggi elettorali di Lombardia e Lazio.
Il sistema di elezione è disciplinato da ciascuna regione in virtù della potestà legislativa, attribuita alle regioni a statuto ordinario dalla riforma costituzionale del 1999, in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità.
Il sistema elettorale delineato da ciascuna regione non si discosta in maniera sostanziale da quello stabilito dalla normativa statale, a seguito della riforma del 1995, che introdusse l’elezione diretta de facto del Presidente della Giunta regionale contestuale all’elezione del Consiglio regionale (la previsione dell’elezione diretta, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è stata poi inserita nell’articolo 122 della Costituzione con la riforma del 1999). Infatti sia la legge elettorale della regione Lombardia che quella della regione Lazio prevedono la presentazione di liste concorrenti nelle circoscrizioni (coincidenti con il territorio delle province) collegate, singolarmente o in coalizione, con un candidato alla carica di
Presidente.
L’attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali avviene con metodo proporzionale (previo superamento di soglie di sbarramento) e alla lista o coalizione collegata al candidato Presidente eletto (il candidato che ha ottenuto più voti a livello regionale) viene attribuito un premio di maggioranza variabile, senza previsione di una soglia minima per l’accesso al premio.
>> LA PAGINA DEDICATA ALLE ELEZIONI REGIONALI 2023 DAL MINISTERO DELL’INTERNO
La normativa nazionale continua ad applicarsi per tutto quanto la legge regionale non disciplina, oltre che nell’unica regione a statuto ordinario che non ha adottato una propria legge in materia, il Piemonte. La suddetta normativa è costituita da un complesso di norme il cui nucleo fondamentale sono la legge n. 108 del 1968; la legge n. 43 del 1995, l’articolo 5 della legge costituzionale 1 del 1999 ed infine la legge 165 del 2004 (modificata da ultimo dalla legge 20 del 2016 in tema di parità di genere), che stabilisce i principi a cui è sottoposta la potestà legislativa della regione in materia elettorale.
> Il Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato, 8 febbraio 2023, n. 16
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