MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


Stabilità, nel tempo, delle norme o, altrimenti, “…. non muto idea …”. Comunque sia, stabilità o meno, il D.L. 24/1/2012, n. 1 è stato convertito

La GU n. 71 del 243/82012 pubblica il D.L. 24/3/2012, n. 29 “Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.” andando così a modificare disposizioni tra qui (la 1^ citata) oggetto di pubblicazione coeva: infatti, la L. 24/3/2012, n. 27, con la quale è stato convertito il D.-L. 24/1/2012, n. 1 è stata pubblicata sul S.O. n. 53 alla stessa G.U. n. 71 del 24/3/2012.

Questi costanti, e veloci, mutamento delle norme, fanno pensare al motivo per cui si parli di “leggi di stabilità”: a quale stabilità di fa riferimento? Come si ricorda dal D.L. 24/1/2012, n. 1, l’art. 40 re-interviene in materia di C.I. e di AIRE, per la prima prevedendo un “piano per il graduale rilascio delle C.I.E.”, l’apposizione delle impronte digitali solo sulle C.I.E., l’indicazione – a richiesta – dei nomi dei genitori per le C.I. rilasciate a infra14enni (su cui vi è già stata circolare del MIN n. 1 del 27/1/2012 (vedi Newsletter n. 3/2012 del 9/2/2012 [2012.065] ), mentre per la seconda (AIRE) l’estensione della “circolarità” dell’INA, riprendendo disposizioni precedenti , ma anche, in parte, innovando, in proposito dell’attribuzione del C.F. agli iscritti AIRE.

Qui il testo del D.L. coordinato con la L. di conversione.

Di seguito l’estratto dell’articolo 40.

Art. 40

Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero e di attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti.

 1. All’articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con il medesimo decreto, della carta d’identità elettronica sul territorio nazionale».

 2. All’articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:

 a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:

 «rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche»

 b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

 «La carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici puo’ riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi puo’ dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero.».

 3. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122, il comma 6 è sostituito dal seguente:

 «6. L’Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all’indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall’Agenzia delle Entrate.».

 4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate le necessarie modifiche per armonizzare il decreto del Ministro dell’interno, del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il «Regolamento di gestione dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)», con la disposizione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

 5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di soddisfare eventuali prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti nell’Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all’art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui venga richiesta per pubbliche finalità ed ove possibile la certificazione dei dati contenuti nell’INA, il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali puo’ stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni.

 6. Ai fini dell’individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell’ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l’amministrazione finanziaria attribuisce d’ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.

 7. All’atto dell’iscrizione nell’AIRE e ai fini dell’attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all’anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell’interno, i dati di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, con l’aggiunta della residenza all’estero e con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune di iscrizione nell’AIRE. Con le stesse modalità i comuni trasmettono all’anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell’AIRE.

 8. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all’estero l’avvenuta attribuzione d’ufficio del codice fiscale.

 9. Alle attività previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.


www.servizidemografici.com