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Elezioni amministrative e contrassegni di lista. Immagini e soggetti di natura religiosa

In prossimità delle scadenze per la presentazione delle liste per le amministrative 2012, potrebbe tornare utile la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. 5^, sent. n. 1366 del 12/3/2012 su di un contenzioso sorto (a posteriori) circa la qualificazione di “immagine o soggetto di natura religiosa”, che sarebbe ostativa dell’accettazione quale contrassegno di lista (art. 30, 1, lett., b) dPR 16/5/1960, n. 570).
I contrassegni, per essere ricusati, devono avere un significato religioso univoco e costituire un richiamo immeditato e diretto per la popolazione che abbia a riferimento quel credo religioso.
Non solo, ma la natura inequivocabilmente religiosa del simbolo va apprezzata avendo riguardo al novero della simbologia, degli strumenti di comunicazione (verbale e non verbale) e delle tematiche che rivestano un carattere, appunto, univocamente religioso, e che, cioè, l’immagine è capace di manifestare in relazione al momento attuale, vale a dire nella contemporaneità.
La natura religiosa di una “rappresentazione” (cioè della “riproduzione” semiologica) va quindi necessariamente definita in base alla sua evoluzione storico-sociale, e non già in base all’intera possibile espansione della “sfera cultur ale-religiosa” accumulata in una storia millenaria, con mutevoli rivolgimenti di assetto sociale e politico (aspetto di preminente interesse ai fini che ci occupano), e quindi assunta con riferimento ad un possibile attuale diretto significato politico-comunitario: l’aspetto storico- culturale, inteso come, spesso complessa, “radice” filologica di un “segno”, non coincide sempre e comunque con la sfera religiosa “sentita” in un certo momento storico, cioè quella che è attingibile come tale in modo diretto, e senza alcuna mediazione critica e interpretativa, dall’elettorato. Inoltre, gli articoli 30 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960, secondo i quali la Commissione elettorale ricusa “i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa”, contengono una norma limitativa di un diritto di libertà (giustificata sia dal rispetto per le immagini ed i soggetti religiosi, che devono restare estranei alle competizioni politiche, sia dall’intento di evitare ogni forma di suggestione sugli elettori) , che va interpretata in senso restrittivo (così Cons. St. , V, n. 732 del 1994, che il Collegio condivide), tanto più alla stregua del più elevato livello di maturità e di conoscenze acquisite dall’elettorato rispetto alla situazione così come apprezzata dal legislatore nel 1960.
Non è affatto vero, quindi, che per aversi ricusazione del contrassegno basti una semplice somiglianza dello stesso con una immagine o un soggetto di natura religiosa, nel senso ampio, storico-filologico, sopra definito. Verrebbe da pensare ai … panettoni (vi era, forse vi è ancora, un’azienda alimentare che ha impiegato, per lungo tempo, l’immagine del Duomo (per inciso, qualcuno ritiene che si debba scrivere: “piazza D’Uomo”, …. , maschilisti!) di Milano come proprio marchio: era immagine o soggetto di natura religiosa, oppure un dato “monumentale” che identifica una realtà locale?).


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