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Lavoro alle dipendenza da P.A: limiti massimi per la permanenza in servizio. Obiettivo: ridurre gli assetti organizzativi

Con la circolare n. 2 dell’8/3/2012 la Presidenza del C.d.M. Dipartimento della funzione pubblica, affronta il tema dei limiti massimi per la permanenza in servizioo alle dipendnze da P.A., dopo l’entrata in vigore del’art. 24 D.L. 6/12/2011, n. 201, convert. in L. 22/12/2011, n. 214. Incidentalmente, la circolare afferma di essere stata “condivisa” dal Ministero del lavoro e delel politiche sociali, dal Ministero dell’economia e finanze (centrale, come sempre!) e dall’INPS (in cui è “confluito” l’ex INPDAP). Infatti, con le modifiche ai requisiti di età e di contribuzione con il conseguente allontanamento nel tempo delle prospettive di collocamento in pensione (ricordando, per altro, che il diritto a percepire il relativo trattamento si matura dopo (altri) 12 mesi), viene a porsi la questione dei limiti massimi di permanenza in servizio.
In essa si considera come persista il dovere della P.A. di collocare a riposo chi raggiunga i 65 anni (salve particolari categorie per cui il limite massimo sia a 70 anni), se si tratti di dipendenti che, al 31/12/2011, abbiano già maturato i requisiti al pensionamento.
Per quanto riguarda il trattenimento in servizio (su domanda, che non necessariamente può essere accolta dall’amministrazione, costituendo l’accoglimento l’esercizio di una facoltà discrezioonale) potrà aversi (dal 1/1/2013), solo per i dipendenti soggetti al nuovo regime (o, altrimenti, che non abbiano già maturato al 31/12/2011 i requisiti).
Sempre dal 1/1/2013 le P.A. potranno recedere, unilaterlamente, dal rapporto di lavoro con riguardo ai dipendenti che vengano a maturare i requisti per il trattamento pensionistico (tra l’altro, con i “sugegrimento” di non utilizzarlo pe ri dipendenti cui possa derivare una penalizzazione: quanta bontà).
Tra l’altro, si raccomanda alle P.A. di adottare criteri generali, evitando comportamenti che possano essere contraddittori: andrebbe posta la questione su chissà quale fine abbia fatto l’art. 97, 1 Cost., evidentemente norma . “discrezionale”, “facoltativa” e non precetto costituzionale. Si considera anche l’istituto dell’esonero, sempre in un quadro di riduzione degli assetti organizzativi e di contenimentro della spesa pubblica. Si nota, in tutta la circolare, come non si parli, mai, di paturazione del diritto alla pensione, ma sempre di maturazione dei requisiti per il collocamento in pensione.


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