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Elezioni comunali, liste aggiunte per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea: è applicabile l’art. 32.bis d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223? Come prevedevasi, la risposta non poteva che essere che negativa.

Il D. lgs. 12/4/1996, n. 197 ha dato attuazione, nell’ordinamento interno, alla direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19/12/994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, prevedendo l’istituzione di apposite lliste elettorali agiunte in cui l’iscrizione avviene a domanda, da effettuarsi, ad istruttoria conclusa, con la prima revisione dimanica utile.
Quando non sia già intervenuta l’iscrizione in tale lista elettorale aggiunta, è per altro ammesso che possa richiedersene l’iscrizione “last minute”, prima di consultazioni elettorali comunali, presentando domanda (art. 3) non oltre il 5° giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell’art. 32, 4° d.P.R. 20/3/1967, n. . 223, che, in sostanza, considerata la tempistica degli adempimenti, altro non significa se non nei termini dell’art. 32, 1, n. 5: In sede operativa, ma non solo, si discuteva se il termine dell’art. 3 D. Lgs. 12/4/1996, n. 197 dovesse qualificarsi come perentorio od ordinatorio, dato che, nella prima ipotesi, vendiva a d escludersi l’applicabilità dell’art. 32,bis , mentre nel secondo caso poteva ritenersi applciabile.
A queste due posizioni, poteva aggiungersene una intermedia, per la quale, considerando il termine ordinatorio, si subordinava l’ammissibilità dell’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte de quo, al fatto che, almeno, la domanda venisse presentata, seppure oltre i termini, in un momento che consentisse l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, ai sensi (e ni termini del già richiamato art. 32, 1, n. 5 dPR 20/3/1967, n. 223. In via amministrativa (qualcuno giungendo anche ad individuare l’ulteriore successivo momento “conclusivo” nel c.d. “blocco liste”, tesi che solleva qualche perplessità, neppure tanto lieve, dato che in quest’occasione possono effettuarsi solo calcellazioni (oltretutto, un po’ definitive, essendo motivate da decesso per cui, al momento, l’ordinamento giuridico non sembra ancora ammettere un diritto di recesso …)).
Anche con circolari del MIN (S.E.) era stata spesso seguita una linea a favore della massima “apertura”, il c.d. “favor voti”, anche ritenendo che potesse, anche dopo il decorso del 30° giorno antecedente alla votazione, darsi applIcazione dell’art. 32-bis d.P.R. 20/3/1967. Sulla questione il T.A.R. per la regione Umbia, Sez. 1^, sent. n. 238 del 27/7/2011, aveva ritenuto che tali disposizioni fossero di assoluta chiarezza e che per la natura eccezionale dell’art. 32.bis questo fosse di stretta applicazione e, conseguentemente, inapplicabile ai cittadini di Stati membri dell’Unione euriopea non vertendosi sull’acquisto/riacquisto di un diritto elettorale, ma suille procedure del suo esercizio (tanto più che questo ultimo è facoltativo, avvenendo solo su domanda).
Era, invero, anche intervenuto il Consiglio di Stato, Sez. 5^; sent. n. 5963/2010 del 26/8/2010 Consiglio di Stato in senso opposto (non dimenticando, per altro, come in questa sentenza si sia dato atto della c.d. “prova di resistenza”, con la conseguenza che anche l’eventuale accoglimento della tesi negativa, non avrebbe determinato, nel caso concreto, mutamento dei risultanti delle elezioni, a differenza della questione esaminata dal T.A.R. per la regione Umbria). Ovviamente, poiché era stato conseguentemte dichiato l’annullamento delle operazioni elettorali (anche per effetto della c.d. “prova di resistenza”, dato che le differenze di voti di lista erano ben inferiori rispetto al numero dei cittadini di Stati membri dell’Unione europea che avevano ottenuto l’ammissione dal voto da parte della C.E.Circ., ai sensi del citato art. 32-bis), la sentenza del giudice amministrativo di 1° grado è stata oggetto di ricorso avanti al Consiglio di Stato, il quale (Consiglio di Stato, Sez. 5^, sent. n. 1193/2012 del 1/3/2012), ha aderito all’impostazione sostenuta dal T.A.R., considerando: “ ….
Come correttamente ritenuto dal giudice di prima istanza, il legislatore ha voluto fissare dei termini temporali invalicabili, la cui scadenza, determina il c.d. “blocco delle liste”, con la conseguenza che è impedito qualsiasi intervento sulle stesse, e ciò al fine di dare certezza al voto, sicchè ammissioni di carattere eccezionale ed urgente a votare sono, sempre per espressa previsione di legge, limitate ai casi in cui l’acquisto o il riacquisto del diritto di voto è intervenuto successivamente al blocco delle liste.”, tanto più che “nel caso dei 35 cittadini comunitari, impropriamente ammessi al voto dalla Commissione Circondariale, non solo non si verte nella casistica straordinaria per cui è applicabile l’art. 32 bis, ma è pacifico che la residenza nel Comune di…., da parte degli interessati è datata nel tempo e ben poteva essere utilizzata la procedura espressamente prevista dalla legge per iscrivere gli stessi nella lista elettorale” (insomma, potevano presentare domanda per tempo, anche largamente prima dei termini dell’art. 3 D. Lgs. 12/4/1996, n. 197).
Tra l’altro, poiché i ricorrenti, comprensibilmente, vi avevano fatto richiamo, il Consiglio di Stato ha avuito modo di considerare come “le circolari della Direzione centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno richiamate dall’appellante circa il rilascio delle attestazioni di ammissioni al voto di cui all’art. 32 bis del D.P.R. n. 223/1967, pur costituendo un utile strumento per facilitare le operazioni di natura tecnica di competenza degli uffici elettorali comunali e di sezione, non possono incidere sul dettato normativo e sulla interpretazione della norma, appartenendo quest’ultima attribuzione, come correttamente osservato dal T.A.R., agli organi giurisdizionali.” (con ciò distinguendo, come va distinto, tra funzioni amministrative e funzioni giurisdizionali).


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