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Proposte nuove modalità di elezione degli organi delle province. (2) Quale elezioni degli organi delle province? Fino al 3° grado.

Dopo il comunicato-stampa del C.d.M. n. 16 del 24/2/2012, una bozza dello schema di D.d.L. per l’elezione deglio organi
delle province consente qualche maggiore approfondimento, come il fatto che per l’elezione del consiglio provinciale vi sarà 1 o più seggi (nel comune capoluogo, con precisazioni per le province “pluri-cefale”), che i consigli provinciali non saranno eletti dagli elettori, almeno nel senso di Cittadini-elettori, dato che l’elettorato attivio è attribuiito ai sindaci e consiglieri comunali, con ciò avendosi elezioni di 2° grado.
E di grado in grado, il Presidente della provincia è eletto dai consiglieri provinciali (arriviamo ad elezioni di 3° grado); non è che i Cittadini vengano, alla fine, a sentire un po’ ancor più “lontana” la provincia? E ciò potrà favorire, in prospettiva, le argomentazioni di quanti  intendano  proporre il superamento stesso dell’istituto “provincia”,  che costituisce, sinceramente, un falso problema, dato che le funzioni  spettanti a questi livelli di governo dovranno pur essere assolte da qualcuno (salvo non considerare come  i “costi della politica”  attengano esclusivamente  ai trattamenti degli eletti, secondo logiche proprie della c.d. “anti-politica”).
Le “liste elettorali” sono formate dalla Prefettura-UtG, mentre gli scrutatori sono nom,inati dal comune capoluogo,sede del seggio, e, seppure gli oneri per le elezioni siano a carico della provincia, gli adempimenti amministrativi sono svolti dal comune capoluogo, oltretutto con una leggitimazione al lavoro straordinario decisamente eccedente,


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