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Comunicazione di avvio del procedimento: anche a chi ne ha fatto istanza?

Il T.A.R. per la regione Toscana, sez. 2^, sent. n. 137 del 24/1/2012  è stato chiamato a pronunciarsi se la comunicazione di avvio del procedimento debba farsi anche nei procedimenti avviati su istanza di parte interessata, ritenendo (aderendo ad altri orientamenti giurisprudenziali) che la comunicazione ex art. 7 L. 7/8/1990, n. 241 non sia prescritta nei procedimenti che iniziano ad istanza di parte (v. TAR Lazio, Roma, sez. III, 6 aprile 2010, n. 5673; TAR Sardegna, sez. I, 27 ottobre 2010, n. 2338; TAR Toscana, sez. III, 18 gennaio 2010, n. 38), in quanto l’interessato è già a conoscenza dell’avvio del procedimento, avendolo egli stesso provocato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2010, n. 1986).
Tale orientamento merita di essere confermato anche a fronte dell’introduzione, con la L. 11/2/2005, n. 15, dell’art. 8, comma 2, lett. c-ter), L. 7/8/1990, n. 241, ai sensi del quale nei procedimenti ad iniziativa di parte nella comunicazione di avvio va indicata la data di presentazione della relativa istanza.
Tuttavia ha considerato come detta previsione, infatti, che, a parere di alcuni, ha consacrato definitivamente l’ obbligo della succitata comunicazione anche nei procedimenti ad istanza di parte, ben può essere riferita ad altri soggetti, diversi dal richiedente, che, in tal categoria di procedimenti, devono comunque essere destinatari dell’avviso di avvio, in base all’art. 7 L. 7/8/1990, n. 241.
Del resto, l’aggiunta della lett. c-ter) nell’art. 8, comma 2, cit., non toglie solidità all’argomento secondo cui l’avviso ex art. 7 citato, in favore del richiedente risulta un inutile aggravamento del procedimento ad istanza di parte, atteso che il medesimo richiedente ha sicuramente conoscenza dell’esistenza del procedimento, cosicché l’avvio in questione sarebbe una mera duplicazione di formalità (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 maggio 2010, n. 796).


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