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Pertinenza, completezza, non eccedenza

La Corte di Cassazione, Sez. 1^ civ., sent. n. 2034 del 13/2/2012 ha avuto modo di dare atto come, in relazione al principio di cui all’art. 11 D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, e, dunque, ai principi di pertinenza e di non eccedenza del trattamento dei dati personali e, a maggior ragione, di quelli cd. sensibili, la P.A. commetta illecito, allorché effettui il trattamento di un dato che risulti eccedente le finalità pubbliche da soddisfare. In ordine al trattamento dei dati personali ed, in particolar modo, di quelli sensibili, si osserva come non sempre occorra riportare i suddetti dati nelle valutazioni, negli atti amministrativi, o comunque in determinazioni del datore di lavoro da rendere pubbliche e da diffondere tra più soggetti, qualora la loro menzione specifica non sia necessaria per il fine dell’atto posto in essere.
Di conseguenza, si ha un trattamento dei citati dati eccedente la funzione pubblica (nel caso concreto consistente nella pubblicazione, ovvero nella notificazione dell’atto) allorché la stessa si sarebbe potuta comunque ottenere con l’adozione di precauzioni, quali l’uso di omissis, onde non pregiudicare la riservatezza altrui.


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