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Diritto d’accesso e consiglieri: regionali o comunali?

Il T.A.R. per la regione Lombardia, sede di Brescia, Sez. 2^, sent. n. 222 del 10/2/2012  è intervenuto in materia di diritto di accesso agli atti dell’ente, sia da parte del consigliere regionale nei riguardi degli atti della regione, sia da parte del consigliere comunale nei riguardi degli atti del comune presso cui ricopre tale carica pubblica, considerando come a fronte della previsione contenuta nello Statuto regionale secondo la quale “ciascun Consigliere ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici regionali, da istituzioni, enti, aziende o agenzie regionali, dalle Società e fondazioni partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all’esercizio del loro mandato”.
Non vi é dubbio che il Consigliere regionale è titolare di un diritto soggettivo pubblico di accesso ai documenti amministrativi, il quale si concretizza nella facoltà di prendere visione e di ottenere copia degli stessi dagli uffici regionali e degli Enti e società dipendenti o controllate dall’Ente Regione, allo scopo di garantire la più ampia informazione in vista dell’esercizio del mandato elettorale di cui è stato investito dai cittadini (cfr. T.A.R. Marc he – 6/8/2008 n. 888); se si considera che un simile diritto di informazione risulta riconosciuto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/90 in favore di qualunque cittadino che vanti un interesse qualificato, concreto e diretto all’acquisizione di determinati atti amministrativi corrispondenti ad una situazione giuridicamente tutelata, a maggior ragione una tale pretesa alla conoscenza documentale deve essere sussunta nella più ampia e qualificata posizione riconosciuta per ragioni d’ufficio ai Consiglieri regionali (fattispecie relativa all’istanza, presentata da un consigliere regionale, di accesso ai verbali del collegio sindacale detenuti dall’azienda ospedaliera).
Mentre in linea generale, il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai Consiglieri comunali è strettamente funzionale all’esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’Ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (Consiglio di Stato, sez. V – 17/9/2010 n. 6963). Alcuna limitazione può derivare all’istituto dell’accesso del Consigliere dall’eventuale natura riservata delle informazioni richieste, essendo lo stesso vincolato al segreto d’ufficio (Consiglio di Stato, sez. V, 29.8.2011, n. 4829); l’unico limite all’accesso può essere rinvenuto nel carattere generico o emulativo dell’istanza.


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