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Diritto di accesso agli atti ed opposizione dei contro-interessati: va (solo) valutata...

Come noto, l’art. 3 dPR 12/4/2006, n. 184, dispone che, nel caso di istranza di accesso agli atti, sia data comunicazione ad eventuali contro-interessati che (entro 10 giorni) possono presentare motivata opposizione. Non si tratta di un’opposizione che produca effetti ostativi all’accesso, ma essa va in ogni caso considerata e valutata, per le motivazioni addotte, cosa confermata anche dal T.A.R. per la regiona Lazio, sede di Latina, Sez, 1^, sent. n. 48 del 24/1/2012 che  ha ritenuto (scontatamente) come la  normativa in materia di accesso agli
atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l’opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati. (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).


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