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Ricorsi in materia angrafica: sussiste la giurisdizione esclusiva dell'A.G.O.

Dopo le numerose pronunce, conformi, un’ulteriore decisione del T.A.R. per la regione Tosazana, Sez. 1^, sent. n. 2066 del 27/12/2011 ribadisce per l’ennesia volta come le controversie in materia di iscrizione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, posto che l’ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto nell’interesse sia della pubblica amministrazione, sia dei singoli individui sicché non sussiste solo l’interesse pubblico alla certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche l’interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche necessarie per l’esercizio dei diritti civili e politici e che tutta l’attività dell’U.d.A. sia  disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche; di conseguenza la suddetta regolamentazione non contiene norme sull’azione amministrativa, ma piuttosto norme di relazione a disciplina di rapporti intersoggettivi, senza alcun
potere per l’Amministrazione di degradare i diritti soggettivi così attribuiti ai singoli individui (ex multis TAR Marche I, 13.3.2008, n. 187).


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