MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


Disconocimento di paternità: il “marito della madre” non ha legittimazione passiva (e non solo questi)

Come noto l’azione di disconoscimento di paternità (art. 235 ess. CC), bene e sostanzialmente diversa dall’azione di contestazione dello stato di legittimità (art. 248 CC), è esperibile in determinati casi, del tutto limitati, sia ad azione del “marito della madre” (esercitando la legittimazione processuale attiva), sia dalla madre, sia dal figlio (una volta divenuto maggiorenne).
La Corte di Cassazione, Sez. 1^ civ., sent. n. 1442 del 14/1/2012, ha ritenuto come, nel giudizio di disconoscimento di paternità né colui indicato come padre naturale, né i suoi eredi, sono legittimati passivi e la sentenza che accoglie la domanda, in quanto pronunciata nei confronti del pubblico ministero e di tutti gli altri contradittori necessari assumendo, quindi, autorità di cosa giudicata erga omnes, essendo inerente alla status della persona, è opponibile nei confronti di tali soggetti, anche se non hanno partecipato al relativo giudizio.
Apparentemente, tale assunto potrebbe apparire critico , quanto meno nei riguardi della persona indicata come padre (trascurando gli eredi di questi), ma ponderandosi con maggiore diligenza la questione, essa risulta essere ben poco contestabile, anzi.
Infatti, non avendo promosso l’azione, ricorrendone le condizioni, il “marito della madre” non ha esercitato la legittimazione processuale attiva, con ciò “rinunciando” (per così dire) ad un intervento in giudizio.


www.servizidemografici.com