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Il cognome? Puoi sceglierlo... (forse, con considerazioni)

Il quotidiano La Repubblica, nell’edizione genovese del 18/1/2012 presenta una notizia, ritenuta tale evidentemente da chi non abbia fatto grandi approfondimenti.
Si tratta di una richiesta di mutamento del cognome (Titolo X RSC), in cui la Prefettura-UtG, nella fase istruttoria da inoltrare al MIN, aveva espresso un parere negativo argomentando come le motivazioni della richiesta sarebbero state “generiche e estranee ai principi del diritto e dell’ordinamento civile, potendo eventualmente ricorrere all’adozione di persone adulte, ma non alla trasmissione del cognome tra persone non legate da vincoli di parentela”.
A parte, che un tale parere, istruttorio (art. 86 RSC), non supera il fatto che spetti al MIN la valutazione, del tutto idiscrezionale (il ché non significa certo arbitraria), sulla meritevolezza ad essere presa in considerazione (anche se, comprensibilmente, spesso il MIN si attiene al parere formulato dalla Prefettura-UtG), aspetto di competenza che comporterebbe che sia oggetto di (eventuale) rimedio, in sede di giustizia amministrativa, il D.M. che rigetta la domanda, anziché il parere formulato in sede d’istruttoria (questo avente carattere endo-procedimentale), si può considerare come il giudice amministrativo possa valutare anche diversamente una detemrinata fattispecie rispetto alle valutazioni spettabnti dal MIN e da questo formulate.
Non si entra nel merito delle valutazioni del T.A.R. se non altro per il fatto che, proprio per la natura squisitamente discrezionale di tali valutazioni, non sembra potersi affrontare una tale questione in questi termini, dato che con ciò si avrebbe un’ulteriore componente discrezionale.
O, nel merito, una diversa valutazione dei diversi soggetti ed organi coinvolti nella vicenda, non puo’ proprio essere qualificata quale “giurisprudenza innovativa”. E’, semplciemente, una valutazione, ancora una volta, discrezionale.


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