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Cittadini di Stati membri dell'Unione europea: il diritto al soggiorno permanente presuppone che siano osservate le disposizioni, anche se per periodi precedenti.

Dato che gli artt. 14 e ss. D. Lgs. 6/2/2007, n. 30 e succ. modif. (che, a volte, vengono sottovalutate) considera le condizioni, e le modalità, per l’acquisto del diritto di soggiorno permanente in altro Stato membro da parte di cittadini aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, considerando l’istituto del c.d. “soggiorno legale”, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, con la sentenza del 21/12/2011 nei procedimenti riuniti n. C-424/10 e n. C-425/10 con la quale si definisce, tra l’altro, la portata ed il contenuto del “soggiorno legale” (alinea 46), ma anche l’esigenza, a questi fini, che siano state osservate le condizioni di soggiorno dell’art. 7, 1 direttiva 2004/38/CE, cioè quelle concernenti il soggiorno di durata duperiore a 3 mesi. Inoltre, nella sentenza, viene affrontata anche la questione della rilevanza di un soggiorno sussistente prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea, che viene riconosciuta, purché tale soggiorno sia stato del tutto conforme ai medesimi principi.


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