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Concorsi pubblici: anonimato ed elementi di riconoscibilità del candidato

Poiché gli elaborati formati dai candidati nelle procedure di concorso pubblico devono presentare, tra gli altri requisiti, anche quello dell’anonimato (o, se si voglia, della non riconoscibilità), almeno fino a che non siano state completate le proecedure valutative, si deve ritenere che sussista l’ipotesi di riconoscibilità dell’elaborato quando la particolarità riscontrata assume un carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta.
Per il T.A.R. della regione Calabria, Sez. Stacc. di Reggio Calabria, sent. n. 874 del 6/12/2011 tale non è, in primo luogo, il mantenimento in bianco della massima parte della prima facciata dei fogli di protocollo ed inizio della stesura dell’elaborato a partire dal secondo rigo della seconda facciata. Va innanzi tutto chiarito che la stesura dello scritto a partire dal secondo rigo della facciata è modalità tutt’altro che anomala.
La visione degli elaborati prodotti in copia conforme, chiarisce che la candidata non ha lasciato, nella seconda facciata, alcuna interlinea bianca, ma ha cominciato la stesura a partire dal primo spazio compreso tra il rigo superiore e quello inferiore, evitando di scrivere sul margine superiore estremo del foglio.
Tale modalità è del tutto consueta e assai frequente, sicché non può riscontrarsi in questo alcuna anomalia. Meno frequente, ma non per questo ingiustificabile o del tutto eccentrica, è la scelta di lasciare in bianco la facciata su cui è stata scritta la traccia.
Si tratta, infatti, di modalità espositiva che ben può trovare la sua ragion d’essere nella necessità di maggiore ordine nella stesura dell’elaborato, dividendo in modo evidente la traccia dallo svolgimento. Pertanto, essa non appare idonea e funzionale a violare la regola dell’anonimato.


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