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Ancora sul prenome “Andrea”. Altra decisione di Tribunale

Nel passato, si aveva avuto un certo qual contenzioso sull’attribuzione del prenome “Andrea” a femminucce, tanto che vi era stata un’ordinanza del Tribunale di Roma del 2/2/1988, e, successivamente, proprio a tal fine, l’art. 35 RSC era stato redatto – intenzionalmente – prevedendo una corrispondenza di genere nel nome attribuito.
La questione ritorna con altro provevdimento giurisdizionale, questa volta del Tribunale di Mantova, che ha ribadito il concetto: nel caso, la peculiarietà consiste nel fatto che la nascita era avvenuta all’estero, in paese in cui tale grafia di prenome è utilizzata per il genere femminile (cioè in corrispondenza di genere), cosa che non può essere assunta a criterio di non irritualità, dato che il principio della corrispondenza di genere del prenome oper ain entrambi i paesi, ma, quando il bambino (o, nel caso, bambina, abbia la cittadinanza italiana non possono oblitararsi le norme italiane (anche se non va dimenticano come nelle aree (regioni e Provionce autonome) in cui operi il bi-linguismo, o anche il plurilinguismo, la “regola”, sempre applicabile, della corrispondenza di genere del prenome va declinata tenendo conto della lingua di riferimento.


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