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La procedura di cancellazione per irreperibilità accertata prevista dall’articolo 11 del regolamento anagrafico
La cancellazione anagrafica per irreperibilità costituisce un mezzo eccezionale, che può essere disposta quando una persona risulti, a periodici ed intervallati accertamenti disposti dall’ufficiale di anagrafe, costantemente irreperibile all’indirizzo anagrafico
La cancellazione anagrafica per irreperibilità costituisce un mezzo eccezionale, che può essere disposta quando una persona risulti, a periodici ed intervallati accertamenti disposti dall’ufficiale di anagrafe, costantemente irreperibile all’indirizzo anagrafico, né si conosca il luogo di attuale dimora abituale.
L’articolo 11 del regolamento anagrafico dispone al comma 1 lettera c) che la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile.
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