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Consultazioni elettorali, autenticazione delle firme da parte di  consigliere comunale, ma nel comune in cui sia in carica

Si segnala come il T.A.R. per la regione Lombardia, sede di Brescia, Sez. 2^, sent. n. 1765 del 16/12/2011, abbia affrontato la qeustione dell’autenticazione delle firme da parte di consiglieri comunali, nell’ipotesi che il consigliere comunale “autenticante”, avendone dichiarata la disponibilità, sia in carica in altro comune rispetto a quello interessato alla consultazione elettorale.
Il T.A.R. ha ri-affermato come, è pur vero che l’art. 14 della L. 21/3/1990, n. 53, così come modificato dall’art. 4 della L. 30/4/1999, n. 120, ammette che l’autenticazione delle firme raccolte in relazione alle operazioni elettorali possa avvenire anche ad opera dei consiglieri comunali, ma tale disposizione deve essere letta nel senso che “il consigliere comunale intanto possiede la speciale prerogativa ad autenticare le sottoscrizioni
dei candidati alle elezioni in quanto svolga tale funzione rigorosamente nell’ambito territoriale del comune ove ricopre la carica elettiva, come è
ben illustrato nelle Istruzioni ministeriali di corredo alle operazioni elettorali” (così TAR Piemonte, Torino, sez. I, 6 agosto 2010, n. 3196).
Lo stesso T.A.R. considera come, al di fuori del Comune nel quale rappresenta gli elettori, infatti, il Consigliere comunale è solo un privato cittadino, privo di qualsiasi specifico potere come pubblico ufficiale, per cui ne discende l’illegittimità dell’ammissione della lista in questione, la quale risulta essere assorbente rispetto all’accertamento delle dedotte irregolarità nell’assunzione di talune sottoscrizioni, la rilevanza delle quali rimarrebbe, comunque, subordinata alla proposizione della querela di falso.
Peraltro appare opportuno precisare che “l’autenticazione delle firme dei presentatori di una lista elettorale non costituisce un semplice mezzo di prova, ma è un requisito prescritto “ad substantiam”, per garantire, nell’interesse pubblico, con il vincolo della fede privilegiata, la certezza della provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta, per cui la mancanza o l’attualità dell’autenticazione determina la nullità insanabile della sottoscrizione e quindi dello stesso atto di presentazione delle candidature e non una mera irregolarità.” (Corte appello Milano, 3 marzo 2010).
Ciò esclude il carattere formale del vizio determinante la suddetta illegittimità dell’ammissione alla competizione della lista ” . “, con la conseguenza che tale vizio non può essere suscettibile di sanatoria, ma deve condurre all’annullamento degli atti impugnati. Ne deriva che, essendo assolutamente imprevedibile come la presenza della lista illegittimamente ammessa abbia influenzato la distribuzione dei voti dell’elettorato rispetto agli altri candidati Sindaci, si impone il rinnovo delle operazioni elettorali stesse con l’esclusione della lista elettorale ” .”.


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