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Censimenti 2011: Avviare un confronto censimento-anagrafe. Modalità e tempi. Verso il confronto Censimento / Anagrafe.

Il 9/10 (data di riferimento) vi è stato il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (non si parla m,ai del CIS ..), che è
avvenuto con modalità, per così dire, “non tradizionali”, con impiego del web, con il coinvolgimento (contrattuale, da parte di ISTAT) di una ditta Poste Italiane Spa), con quel “meraviglioso giocattolino” chiamato SGR, su cui molti UCC hanno avuto modo di esercitarsi, le LAC (1 e 2)m, le LIFA e relative “sottocoperture”, ecc. Come noto l’art. 46 dPR 30/5/1990, n. 223 prevede la revisione dell’APR a seguitod elle risultanze dei Censimenti generali della popolazione (che, a certe condizioni, potrebbero determinare sia variazioni più o meno d’ufficio, ma anche l’adozione di provvedimenti ex art. 11, 1, lett. c) stesso dPR 30/5/1989, n. 223 (per cui è previsto uun tempo di “latenza”, almeno 6 mesi dalla data di riferimento, per consentire eventuali “ritrovamenti”), norma che considera 4 motivazioni, la prima delle quali proprio questo aspetto). Nella fase di esecuzione delle operazioni di censimento, non sono mancate confusioni sugli aspetti di contabilizzazione (sotto il profilo del calcolo della popolazione) delle persone, in particolare dei casi di variazioni (trasferimenti di residenza, cambiamenti di abitazione, mutamenti nelal composizione delle schede di famiglia e/o di convivenza) che avvenissero prinma della data di riferimento essendo, spesso, perfezionate successivamente ad essa.
L’ISTAT, con la circolare n. 15, prot. n. 28833 del 13/12/2011 ha definito le modalità tecniche ed i tempi per la revisione dell’APR a seguito delle operazioni censuarie, richiamando le precedenti circolare n. 9, 10 ed 11 del 13/9/2011, antecedenti di 3 mesi da quest’ultima.
Date le modalità ICT utilizzate, gli UCC invieranno, compiuto (?) il confronto, all’U.d.A., ben 4 “liste”, con la precisazione che la “revisione” inizierà dopo la certificazione, in SGR, dell’avvenuto compimento del “confronto” (quello di cui alla 3 circolari del 139/2011).
Il termine per il completamento della revisione, con annessi e connessi (rettifiche nei calcoli della popoalziobnem, iscrizioni, cancellazioni, variazioni collegate al censimento), è stabilito nel 31/12/2013: in pratice, non oltre 2 anni (si ricorda come, nel passato, non siano mancati comuni, anche importanti, che proprio hanno inadempiuto ogni oerpazione di revisione, o che hanno “sforato” i termini (e ciò sarebbe anche il meno, rispetto a chi non vi abbia proprio proceduto), ecc., dando atto anche a contenziosi di vario ordine (es.: si veda, oltre ad altro, la Newsletter n. 17/2011 del 8/09/2011 [2011.394] )). Tra l’altro, viene annunciato un sito internet dedicato alal revisione delle anagrafi (che potrebbe diventare un “grande fratello” per le amministrazioni di alta vigilanza sull’APR).
Fermo restando che sulle schede individuali (mod. AP/5) deve essere indicata la sezione e il foglio di censimento delle persone cui si riferiscono, qualche criticità si ha per le persone che sono state interessate da variazioni “a cavallo” della data di riferimento, in particolare per i casi (neppure
pochi) in cui la decorrenza giudrisidca sia abntecedente e il perfezionamento successivo, con i conseguenti effetti sul calcolo della popolazione (modd. ISTAT.D.7.B. ISTAT/P.2 e ISTAT/P.3, se del caso), ammettendosi anche rettifica post-censuarie, in relazione a ciò che le circostanze richiedano. In particolare, possono farsi dei “richiami” agli sfuggiti alla rilevazione, ferma restando la necessità di effettuare una (almeno 1) verifica sulla sussistenza della dimora abituale nel comune.
Incidentalmente, si osserva l’orientamento (che non dovrebbe per altro essere stato dubbio) per cui eventuali variazioni che emergano da queste
operazioni di revisione, dovrebbe avvenire pressoché sempre su dichiarazione (previo invito a renderla), e non meramente d’ufficio.


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