MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


Polizia mortuaria, incoerenze e livelli di professionalità

Recentemente, nel corso di un convegno a più voci, uno degli intervebuti ha avuto modo di osservare di avere partecipato ad un incontro di USC in cui era emersa, da parte di questi ultimi, la constatazione della disomogenità delle norme (e, altrattante, se non maggiore, delle modalità e procedure), specie per alcune materie, quale uno degli effetti della de-strutturazione normativa apportata da leggi regionali in materia di polizia mortuaria e/o di cremazione e destinazioni delle ceneri, richiamndo ad esigenze di recuperare quanto possiible unitarietà nelle regolazioni.

Certo, possono addursi difformità comportamentali (specie quando vi siano norme regionali che non sono oggettivamente applicabnli), ma si crede che non possano irridersi, come altri (non chi ha rilevato le difficoltà espresse dagli USC) hanno fatto e continuano a fare, gli USC, dato che anche altre figure presentano, con abbastanza larga frequenza, livelli di professionalità che sono a volte prossimi a zero, spesso inferiori a zero. Un esempio, avvenuto (vedi caso!) il giorno stesso, è quello che si può desumere da un intervento on-line di qualcuno che la posto una domanda nei seguenti termini: “…. Le spiego io assieme ai miei cugini coadiuviamo con mio padre in una impresa familiare, ora dobbiamo costituire una snc: L’atto di morte lo può firmare solo il rappresentante legale o anche gli altri soci, se è no come far firmare l’atto anche ai soci? …”

Posta così la questione, il rispondente ha ritenuto di esprimersi come segue: “ …. ??? A che si fa riferimento quando si parla, nel caso, di atto di morte? Se si fa riferimento ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la morte, questa puo’ essere sottoscritta dal coniuge, oppure da un ascendente o discendente del defunto. ….”, pensando che l’interlocutore fosse persona svolgente genericamente una qualche attività, forseavente pcoa dimestichezza con procedure amministrative, forse preoccupato delle modalità successorie, oppure delle registrazioni camerali, od altro.

A tale risposta, ha fatto seguito un ulteriore intervento, che si riporta, sempre testualmente: “….Mi spiego meglio, essendo agenzia funebre siamo noi a dichiarare il decesso e firmarlo, nella snc chi può firmare? …”.

A questo punto, una risposta non poteva che essere se non formale: “ …. La dichiarazione di morte e’ resa da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso (art. 72, 2 RSC). …”.
Prescindendo dalla risposta finale, data la sua assoluta scontatezza, l’episodio segnala come vi siano operatori funebri che palesemente neppure sanno che cosa significhi dichiarazione di morte (passi per la formazione dell’atto di morte, che compete, in via esclusiva, all’USC, verbalizzando la dichiarazione stessa), né chi siano i soggetti legittimativi, ma la formulazione: “ … . come far firmare l’atto anche ai soci …”, quale subordinata alla legittimazione del rappresentante legale, segnala molto altro, tra cui un’indicibile “confusione” tra aspetti tra i quali non esistono relazioni di sorta e che provano solo il “livello” degli interlocutori (incidentalmente apapre strana un’impresa sedicente familiare sussistente tra cugini, quanto si abbia presente l’art. 230.bis, 3 CC. ….). Si tratta di formulazioni non commentabili.

E poi sono costoro e i loro sedicenti soggetti di rappresentanza a dolersi degli USC, ritenendoli … incapaci od impreparati (oltre che “fannulloni”, semplicemente per il fatot di essere dipendenti da P.A., ed altro).


www.servizidemografici.com