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Atti amministrativi e loro annullamento: occorre una causa, ma anche un interesse pubblico attuale e concreto

Il T.A.R. per la regione Puglia, sede di Bari, Sent. n. 1862 del 7/12/2011, ha affermato come, anche dopo l’entrata in vigore dell’art 21-septies, L. 7/8/1990, n. 241, che pur codifica in senso innovativo l’istituto della nullità “strutturale” per difetto di elementi essenziali – pur senza individuarli – l’ipotetico difetto della causa che sul piano civilistico è causa di nullità del negozio, costituisca ordinaria ipotesi di annullabilità del provvedimento amministrativo quale tipico vizio di eccesso di potere, per evidente prevalenza dell’aspetto funzionale.
Per cui la nullità strutturale di cui all’art 21-septies per mancanza di elementi essenziali – essendo tuttora nel diritto amministrativo la nullità forma speciale di invalidità (Cons. Stato, sez VI, 13.6.2007, n. 3173, TAR Campania, Napoli, sez. III, 1.3.2011, n. 1248) – può configurarsi in limitatissimi casi, quali ad esempio l’inesistenza dell’oggetto.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art 21-nonies L. 7/8/1990, n. 241 per effetto della novella L. 11/2/2005, n. 15, di recepimento di diffuso orientamento giurisprudenziale, l’annullamento d’ufficio presuppone una congrua motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto posto a sostegno dell’esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con adeguata ponderazione comparativa, che tenga anche conto dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 21.12.2009, n. 8529, id. sez IV, 27.11.2010, n. 8291).
L’art 21-nonies, nel prevedere il limite temporale del “termine ragionevole”, ha dato vita ad un parametro indeterminato ed elastico – a differenza di altre fattispecie tipiche di annullamento codificate da norme speciali quali l’art 1, 136, L. 30/12/2004, n. 311 (3 anni) – finendo così per lasciare all’interprete il compito di individuarlo in concreto, in considerazione del grado di complessità degli interessi coinvolti e del relativo consolidamento, secondo il parametro costituzionale (art.3 Cost.) di ragionevolezza (TAR Bari, sez. III, 11.12.2011, n. 1704).
Quante volte, si trascura questo aspetto, dell’interesse “attuale” e “concreto” ? Anngiungendovi, anche, “personale” …


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