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La traduzione dell’atto di stato civile formato all’estero (parte 2)
In questa seconda parte tratteremo della traduzione eseguita o dichiarata conforme da un traduttore ufficiale o da un traduttore giurato

Gli atti di stato civile formati all’estero per poter essere trascritti devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana secondo le modalità previste dall’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000.

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Nella prima parte di questo contributo abbiamo iniziato ad analizzare le diverse formalità legate alla traduzione dell’atto di stato civile formato all’estero per poter essere trascritto in Italia. Abbiamo affrontato i due diversi casi della traduzione effettuata o attestata conforme rispettivamente dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane all’estero e dalle Autorità diplomatiche o consolari straniere in Italia.
In questa seconda parte tratteremo invece della traduzione eseguita o dichiarata conforme da un traduttore ufficiale o da un traduttore giurato.

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