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Referendum “consultivi” comunali - Spetta al regolamento comunale l’individuazione dei pubblici ufficiali competenti ad autenticarne le sottoscrizioni

Poiché l’art. 8, 3 e 4 T.U.E.L. attribuisce allo (specifico) regolamento comunale le forme di consultazione dei cittadini, spetta a tale regolamento, definirne le procedure e modalità di svolgimento. In questo ambito rientrano anche l’individuazione delle figure legittimate all’autenticazione delle sottoscrizioni necessarie (es.; quelle per la presentazione della richiesta di referendum consultivo), per cui è legittimo il provvedimento del Comitato dei garanti per le consultazioni referendarie con il quale non è stata ammessa la richiesta di indizione del referendum consultivo circa la localizzazione del nuovo ospedale unico provinciale, fondato sulla circostanza dell’autenticazione ad opera di due consiglieri comunali delle firme raccolte, in contrasto con quanto stabilito dal regolamento comunale in materia, ove è previsto che le firme di presentazione della richiesta referendaria siano autenticate “da un notaio, cancelliere, Segretario comunale, o da impiegato comunale incaricato dal sindaco”.
Infatti, il T.AR. per la regione Toscana, Sez. 2^, sent. n. 1754 del 17/11/2011 ha dichiarato come la previsione dell’art. 14, 1, L. 21/3/1990, n. 53 sia tale da far ritenere tassativo l’elenco dei procedimenti elettorali e referendari ai quali è applicabile la regola dettata nell’ultimo periodo della disposizione de qua (per cui legittimati all’autenticazione sono anche i consiglieri comunali).
Il citato art. 14 richiama, infatti, la seguente serie di leggi: la l. n. 29/1948 (recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica), la l. n. 122/1951 (recante norme per l’elezione dei consigli provinciali), il d.P.R. n. 361/1957 (t.u. delle norme per l’elezione alla Camera dei Deputati), il d.P.R. n. 570/1960 (t.u. delle norme per la composizione e l’elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), la l. n. 108/1968 (recante norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni ordinarie), il d.l. n. 161/1976 (recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge sul procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali), convertito con la l. n. 240/1976, la l. n. 18/1979 (recante norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia) e la l. n. 352/1970 (recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione).
La completezza dell’elenco e l’assenza di formule tali da farne presumere una natura meramente esemplificativa (ad esempio del tipo “sono competenti ad eseguire le autenticazioni previste, tra l’altro”) inducono a far concludere per il carattere tassativo dell’elenco stesso. In questo senso depone anche la natura speciale dell’art. 14, comma 1, cit. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18.9.2008, n. 4451), che, proprio per la sua specialità, va ritenuto norma di stretta interpretazione, dunque non applicabile oltre i casi in essa considerati (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, 6.10.2010, n. 20760; Cons. Stato, sez. IV, 21.7.2005, n. 3914).
Ne deriva la legittimità del regolamento comunale (a ciò abilitato dallo Statuto del Comune) a prevedere un diverso e più ristretto ambito di soggetti legittimati all’autenticazione delle firme nella distinta ipotesi – non inserita nell’elenco dell’art. 14, 1 L. 21/3/1990, n. 53 – dei referendum locali (almeno, di quelli consultivi, com’è nel caso in esame). In altre parole, lo specifico regolamento comunale assume il ruolo di norma speciale, mentre le disposizioni dell’art. 14 L. 21/3/1990, n. 53 trovano applicazione specificatamente per i procedimenti individuati nelle norme in questa stessa disposizione esplicitamente richiamate.


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