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La traduzione dell’atto di stato civile formato all’estero (parte 3)
In questa terza e ultima parte del lavoro dedicato alle formalità della traduzione, affronteremo gli ultimi due casi che prevedono l’intervento di un interprete che attesta la conformità della traduzione al testo straniero
Gli atti di stato civile formati all’estero per poter essere trascritti devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana secondo le modalità previste dall’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000.
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In questa terza e ultima parte del lavoro dedicato alle formalità della traduzione, affronteremo gli ultimi due casi che prevedono l’intervento di un interprete che attesta la conformità della traduzione al testo straniero dinanzi rispettivamente al cancelliere del tribunale (o al notaio) o all’ufficiale dello stato civile.
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