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IL CASO - Richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea dello stesso comune di residenza ma ad un indirizzo diverso ai fini della fruizione dei benefici della legge n. 104/1992. È possibile?
a cura del nostro esperto William Damiani

Quesito
Sempre più spesso ci viene chiesto da parte di cittadini residenti in questo comune, l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea ad altro indirizzo nello stesso comune presso parenti. Tali richieste sono motivate generalmente con l’esigenza di usufruire di benefici ed agevolazioni legati alla convivenza con i medesimi (pensione anticipata per caregiver, congedi legge 104/92). Abbiamo sempre risposto che non è possibile essere residente e, al tempo stesso, anche temporaneamente residente nello medesimo comune. Tuttavia i patronati insistono per l’accoglimento di tali richieste, sostenendo che un rifiuto dell’iscrizione nello schedario dei temporanei determina una disparità di trattamento fra cittadini residenti e non residenti, con conseguente impossibilità per i primi di esercitare determinati diritti. Pertanto ci rivolgiamo ai vostri esperti per aver un autorevole parere.

Risposta
È assolutamente corretta la risposta che ha fornito circa l’impossibilità per un soggetto di essere registrato nell’anagrafe della popolazione temporanea dello stesso comune di iscrizione anagrafica. L’articolo 32 del regolamento anagrafico prevede che lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo.
La finalità dell’istituto è quello di registrare le persone che si trovano temporaneamente sul territorio del comune, anche se in modo non meramente occasionale (la permanenza infatti deve essersi protratta da almeno 4 mesi), pur mantenendo l’iscrizione anagrafica in altro comune.
L’ISTAT nella storica circolare “Metodi e norme” n. 29 del 1992 ha affermato infatti che “l’istituzione, a richiesta o d’ufficio, delle schede provvisorie (…) ha luogo per le persone o famiglie italiane o straniere che abbiano dimora nel comune da almeno quattro mesi e che non abbiano espresso l’intendimento di essere iscritte nell’anagrafe della popolazione residente; le schede in parola, quindi, sono disposte esclusivamente al fine di poter seguire le persone iscritte provvisoriamente perché non sfuggano in un secondo tempo alla eventuale iscrizione definitiva”.
Nel caso in cui la persona sia già iscritta anagraficamente nel comune, anche se ad un indirizzo diverso, non è possibile affiancare a tale registrazione l’ulteriore iscrizione nello schedario comunale della popolazione temporanea. La stessa persona non può infatti essere abitualmente dimorante e temporaneamente residente allo stesso tempo nel medesimo comune.
Quanto al dubbio circa l’eventuale disparità di trattamento fra residenti e non residenti, tale divergenza al limite è generata da quelle regole e prassi che hanno collegato la fruizione dei permessi della legge n. 104/1992 alla registrazione nello schedario della popolazione temporanea, non prevedendo al contempo analoghe soluzioni nel caso in cui la persona da assistere abiti nel medesimo comune in cui è residente colui che richiede il beneficio.


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