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Polizia mortuaria: la regione Veneto modifica la propria L. R. consentendo deroghe sulle incompatibilità

La regione Veneto, con la L. R. (Veneto) 11/11/2011, n. 21, ha modificato (“integrato”?) la L. R. (Veneto) 4/3/2010, n. 18, introducendo due
modifiche concernenti i Comuni classificati montani o loro (dei Comuni montani) associazioni con popolazione complessiva inferiore a 5.000
abitanti.
Si tratta di possibili deroghe, alle disposizioni dell’art. 5, 4 L.R. (Veneto) 4/3/2010, n. 18 (con l’introduzione di un art. 5.bis), nonché all’art. 28 stessa legge regionale (con la sostituzione del suo co. 2), nel senso di derogare, nel primo caso, all’incompatibilità tra attività funebre e gestione del servizio cimiteriale ed obitoriale, o, nel secondo caso, di derogare all’incompatibilità tra attività di gestione dei cimiteri ed eseercizio dell’attività funebre. Le deroghe, per i Comuni destinatari della nuova disposizione sono subordinate all’adozione, da parte di ciascun singolo Comune che, avendone i requisiti, ritenga di avvalersi della L.R. (Veneto) 11/11/2011, n. 21, all’adozione, da parte del consiglio comunale (o dell’organo aassembleare della forma associativa), in applicazione dell’art. 42, 2, lett. e) T.U.E.L. di apposita deliberazione, deliberazione che va comunicata alla regione, anche se questa comunicazione appare del tutto poco comprensibile, nei suoi fini. SEFIT ha emesso, in proposito, una propria  circolare, la n. 3054/2011/AG del 22/11/2011.
Anche se sia vero che in ambiti territoriali limitati, è difficile parlare di alterazione del mercato nazionale o parte prevalente di esso, non possono non osservarsi alcuni aspetti: a) la connessione (o, connettibilità) con l’art. 13 L. 11/11/2011, n. 180 ( vedi [2011.523] ); b) gli scenari per cui un operatore “locale” possa, di fatto, divenire unico soggetto operante in un dato territorio, anche a scapito dei propri “colleghi”; c) il fatto che, probabilmente, i consigli comunali (o, gli organi assembleari delle forme associative) non siano stimolati autonomamente a deliberare per l’applicazione delle  “deroghe”, ma sia ben maggiormente prevedibile lo siano su input di singoli operatori, localmente interessati, il ché potrebbe esporre a situazioni che potrebbero richiamare la fattispecie dell’art. 353.bis C.P.


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