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Identificazione tramite testimoni
Prassi dell’identificazione per testimoni ai fini del rilascio della carta d’identità qualora non sia possibile far ricorso all’identificazione mediante documenti
Si riporta di seguito un estratto del volume “Manuale pratico per lo sportello dei servizi demografici” relativamente alla prassi dell’identificazione per testimoni ai fini del rilascio della carta d’identità qualora non sia possibile far ricorso all’identificazione mediante documenti.
In alcune limitate ipotesi non è possibile procedere con nessuna delle modalità sopra indicate, in quanto la persona potrebbe non disporre di nessun documento d’identità o di riconoscimento e non risulta possibile nemmeno risalire al cartellino della carta d’identità precedentemente rilasciata.
Ricordiamo che l’articolo 289 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 prevede che la carta d’identità debba essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sull’identità della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia.
Laddove il dipendente delegato dal sindaco non sia in grado di procedere in alcun modo all’identificazione del richiedente per via documentale, si rende quindi necessario fare ricorso all’identificazione a mezzo degli organi di polizia.
Considerato che tale soluzione all’atto pratico ha dimostrato di essere non sempre percorribile, si è instaurata in diversi comuni la prassi di procedere all’identificazione della persona tramite due testimoni fidefacienti, mutuando le norme previste dalla legge notarile che regolano le modalità con le quali il notaio può accertarsi dell’identità delle parti.
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