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Dipendenti e periodo di prova: è necessaria la partecipazione al procedimento dell'interessato. E, comunque, va adottato dal Dirigente

Un tempo, il periodo di prova per i dipendenti da amministrazioni comunali, assunti a seguito di concorso era di 2 anni, e operava anche in caso di vincita di concorso per posizione superiore.
Con la conseguenza che pronunciata la promessa, prestato il giuramento una volta superato il periodo di prova (art. 11 dPR 10/1/1957, n. 3, allora applicato analogicamente anche nei comuni), quando si vincesse concorso per posizione superiore (o in altro comune; il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 non fa più cenno a tali istituti . di fidelizzazione) si riprendeva con la promessa, periodo di prova, e giuramento una volta che questo fosse stato superato positivamente.
Successivamente, esso è determinato in sei mesi. Si tratta di una fase del rapporto di lavoro alle dipendenze da P.A. su cui non sembra esservi molta giurisprudenza, ma ne va segnalata una che, abbastanza ineccepibilmente, ha considerato come la valutazione del periodo di prova è atto caratterizzato da ampia discrezionalità a cui va riconnesso l’apporto collaborativo del destinatario che deve ritenersi rilevante ai fini della decisione, permettendo un’efficace tutela delle sue ragioni attraverso la produzione di elementi di conoscenza utili per l’adozione di un atto che incide in modo lesivo sulla sfera giuridica dell’interessato.
Ne consegue, come rilevato dal Consiglio di Stato, Sez. 5^, sent. n. 5976 dell’11/112011 che è illegittimo il provvedimento con il quale si comunica il mancato superamento del periodo di prova, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, in caso di mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha rilevato che, ai sensi della L. 15/5/1997, n. 127 (Bassanini.bis) gli atti comportanti la risoluzione del rapporto di lavoro devono qualificarsi come atti gestionali e non sono ascrivibili ai poteri di indirizzo spettanti agli organi politici. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento adottato dalla giunta comunale.


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