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Il rapporto di lavoro: la mobilità volontaria
Le PA possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento
L’articolo 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il d.l. 80/2021, come modificato dall’art. 12 del d.l. 146/2021, ha soppresso il vincolo del previo assenso dell’amministrazione di appartenenza che, comunque, continua ad essere necessario in caso di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente, personale assunto da meno di 3 anni e nel caso in cui la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
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